1. La commissione, in attuazione dei compiti ad essa attribuiti dall'articolo 1, provvede, in particolare, alla costituzione di un comitato interno per lo studio delle procedure relative al ritiro degli olii vegetali usati nelle attività di ristorazione.
2. Al fine di cui al comma 1, il comitato collabora con gli enti regionali e locali preposti al ritiro degli olii vegetali usati nelle attività di ristorazione.
3. Gli enti di cui al comma 2 predispongono un registro nel quale sono inseriti i dati relativi alle quantità di olii